Guida al Diritto d’Autore per Videomakers

Guida al Diritto d’Autore per Videomakers

30 Settembre 2009 Off Di admin

altLa musica nei progetti video e multimediali

Nel mondo della produzione video, televisiva e cinematografica risulta assai frequente imbattersi in comuni errori di valutazione o considerazione nel campo del diritto d’autore, con particolare riferimento all’utilizzo delle musiche. Questa guida vuole essere un contributo per diradare alcuni dubbi diffusi e razionalizzare i problemi a cui solitamente un produttore video o un videomaker vanno incontro.

Nel seguito ci riferiremo sempre a un compositore associato alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) la cui opera musicale è stata depositata nel repertorio gestito dalla SIAE.

TERMINOLOGIA

Raccogliamo qui di seguito i principali termini relativi al diritto d’autore che sono connessi con l’uso della musica nelle produzioni video, televisive e cinematografiche.

  • Diritto d’autore: è il diritto che riconosce al suo creatore la paternità di un’opera dell’ingegno quale espressione del lavoro intellettuale: si compone di un diritto morale e di un diritto patrimoniale.
  • Diritto morale: rappresenta il legame indissolubile tra l’opera e il suo creatore e, in quanto tale, è inalienabile, indissolubile, irrinunciabile e indipendente dal mantenimento del diritto patrimoniale.
  • Diritto patrimoniale: consiste nell’insieme dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e attribuisce all’autore il diritto di godere dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento della sua opera. I diritti patrimoniali in campo musicale sono: il diritto di esecuzione musicale, il diritto di riproduzione meccanica e il diritto di sincronizzazione.
  • Diritto di esecuzione musicale: riconosce all’autore un compenso economico in caso di esecuzione pubblica o emissione radiotelevisiva della sua opera musicale. L’entità del compenso è stabilita da tariffari gestiti dalla SIAE che dipendono da vari fattori. Della riscossione di questo compenso si occupa la SIAE.
  • Diritto di riproduzione meccanica: si applica ogniqualvolta un’opera musicale viene fissata su un supporto audiovisivo o multimediale destinato alla distribuzione pubblica. Anche in questo caso, l’entità del compenso è stabilita dalla SIAE in base al tipo di produzione, alla tiratura e alla destinazione d’uso. Della riscossione di questo compenso si occupa la SIAE.
  • Diritto di sincronizzazione: si applica quando un’opera musicale viene sincronizzata a un filmato. Generalmente è un diritto che gestisce direttamente l’autore o il suo editore. L’entità del compenso è a completa discrezione dell’autore, in base alla natura, all’ampiezza e alla finalità del progetto: la piena libertà di contrattazione dell’autore può condurre questi, per la stessa opera utilizzata, a pretendere una somma elevata o a rinunciare completamente al compenso a seconda della natura del prodotto a cui la musica andrà sincronizzata. Della riscossione di questo compenso si occupa direttamente l’autore o il suo editore.

Pagine: 1 2 3 4 5 6